Art. 3.
(Campagna di informazione).

      1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua con decreto i contenuti della campagna informativa nazionale per promuovere la libera e consapevole scelta da parte delle donne del parto analgesia, con particolare riguardo alla natura e ai benefìci di tale intervento sanitario.
      2. Le regioni e le aziende sanitarie locali determinano le modalità di partecipazione alla campagna di cui al comma 1 da parte dei consultori familiari previsti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, e dei medici di medicina generale.

 

Pag. 5